Il diritto al sepolcro consiste nel diritto di una persona ad essere inumata in un dato manufatto funerario (ius sepulchri) e dall’altra nel diritto a inumare altre persone (ius inferendi in sepulchrum) in tale manufatto.

Facciamo una distinzione tra il sepolcro ereditario e quello gentilizio.

Il sepolcro ereditario si trasmette secondo le regole del diritto ereditario ed è liberamente cedibile.

Il sepolcro gentilizio attribuisce il diritto alla sepoltura alle sole persone designate dal fondatore della cappella/tombale fondatore di questa situazione giuridica e a quelle legate per vincoli di consanguineità (sempre tenendo in considerazione l’eventuale regolamento della concessione cimiteriale).

Il sepolcro, di regola, si ritiene gentilizio e non ereditario. Tale sepoltura è irrinunciabile e non trasmissibile, si estingue solo con il decesso dell’ultima persona legittimata alla sepoltura, a meno che questa, in vita, non trasformi il sepolcro da gentilizio a ereditario.

La legittimazione al sepolcro compete alle persone indicate dal fondatore del sepolcro. In assenza di specifiche disposizioni del fondatore, il diritto compete ai suoi discendenti o ai suoi parenti più vicini per consanguineità, tra cui rientrano “tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorchè non aventi il medesimo cognome” (Cassazione 5547/1995).

 

(Fonte: ilsole24ore.it) 

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